SETTORI DEL FRANCHISING

Franchising Marchio
Franchising Privati
Franchising Aziende

Guida e definizione del franchising


In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129. Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall'art. 1 della legge n. 129/04, come quel contratto tra due soggetti giuridici economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Definizioni

L'art. 1 della legge n. 129/2004 contiene le definizioni degli elementi essenziali del contratto di franchising. Viene, così, definito:
_ il Know-how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di conoscenze pratiche non brevettate dell'affiliante;
_ il diritto d'ingresso (entrance fee) quale cifra fissa che l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di franchising;
_ le royalties come una percentuale commisurata al giro d'affari o in quota fissa, periodicamente dovuta all'affiliante;
_ beni dell'affiliante: i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante".

Forma e contenuto del contratto

L'art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.
Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve espressamente indicare:
1. l'ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di ingresso;
2. le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
3. l'ambito dell'eventuale esclusiva territoriale;
4. la specifica descrizione del Know-how;
5. l'indicazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di progettazione e allestimento e formazione offerti dall'affiliante;
6. le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto;
7. la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà essere inferiore a tre anni.

Con riferimento al contenuto del contratto di franchising siccome tipizzato dal legislatore, resta da comprendere quale sorte spetti a contratti di franchising stipulati in forma scritta che difettino di alcuno degli elementi indicati dall'art. 3 della legge n. 129/2004 (ad esempio che difetti dell'indicazione dell'ammontare dell'investimento iniziale - peraltro, sovente, dipendente da scelte imprenditoriali direttamente rimesse all'affiliato o dell'indicazione delle condizioni di rinnovo). Resta, cioè, da comprendere se le parti, nella loro autonomia negoziale, possano dar vita a schemi contrattuali atipici che si discostino dalla tipizzazione del contratto di franchising proposta dal legislatore.

Obblighi d'informazione a carico dell'affiliante

Il legislatore ha anche posto, a carico dell'affiliante, specifici obblighi informativi precontrattuali, imponendogli di fornire al potenziale affiliato, almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da una serie di documenti:
1. i principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta, copia dei suoi bilanci degli ultimi tre anni;
2. l'indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o documenti comprovanti il concreto utilizzo;
3. una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto del contratto di franchising;
4. la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli ultimi tre anni;
5. la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a carico dell'affiliante.

Tratto da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

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